Sentenza n. 40 del 2024

SENTENZA N. 40

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), promosso dal Consiglio di Stato, sezione seconda, nel procedimento vertente tra A. C. ed il Ministero dell’economia e delle finanze, con ordinanza del 3 maggio 2023, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 il Giudice relatore Marco D’Alberti;

deliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 3 maggio 2023 (reg. ord. n. 98 del 2023), il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l’ammissione al corso per la promozione a finanziere mediante concorso, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche «la guida in stato di ebbrezza costituente reato».

1.1.– Il rimettente descrive la fattispecie oggetto del giudizio a quo nei seguenti termini.

A. C., arruolatosi come volontario in ferma prefissata dell’Esercito, ha partecipato in tale veste al concorso per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri, indetto dal Capo del primo reparto del comando generale del Corpo della Guardia di finanza con determinazione del 3 settembre 2021.

Superate con esito positivo le selezioni iniziali, il candidato è stato tuttavia escluso dalla procedura concorsuale, perché ritenuto carente dei «requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso», essendo stato emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

A. C. ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la determinazione di esclusione deducendone l’illegittimità, in quanto costituirebbe applicazione di un bando di concorso fondato, in parte qua, sulle previsioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995, che sarebbero a propria volta viziate da illegittimità costituzionale, ritualmente eccepita.

Tale disposizione, letteralmente riprodotta nella clausola del bando di concorso richiamata nel provvedimento di esclusione, dopo avere previsto che i candidati devono «essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53» e che, «[a] tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire», aggiunge che «[s]ono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti».

Quest’ultima previsione è stata introdotta dall’art. 33, comma 1, lettera c), numero 1.6), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Là dove prevede «la guida in stato di ebbrezza costituente reato», essa costituirebbe, secondo A. C., un’ipotesi di illegittima esclusione automatica dalla procedura concorsuale, fondata su un’arbitraria e irrazionale presunzione assoluta di censurabilità della condotta, che impedisce la necessaria valutazione in concreto, da parte dell’amministrazione, del disvalore ad essa sotteso.

Respinto il ricorso dal TAR Lazio, sezione quarta, con sentenza del 30 giugno 2022, n. 8859, A. C. ha presentato appello, riproponendo sostanzialmente davanti al Consiglio di Stato, che ha rimesso le questioni a questa Corte, le stesse eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate in primo grado.

1.2.– Sulla rilevanza, il rimettente osserva, innanzi tutto, che la mancata impugnazione del bando di concorso, contenente la clausola di esclusione dall’arruolamento, non inciderebbe sull’ammissibilità del ricorso originario, in quanto la lesività del bando sarebbe stata percepita da A. C. solo al momento della sua esclusione dalla procedura concorsuale, quando l’amministrazione, esponendo le ragioni di tale provvedimento, considerò irrilevante, per mancata eliminazione dell’illiceità della condotta e del pregiudizio che ne era derivato, la dichiarazione da lui presentata in ordine all’estinzione del reato, dovuta all’esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Secondo il rimettente, dunque, la sopravvenuta estinzione del reato avrebbe presumibilmente indotto l’interessato a non sentirsi leso dalla specifica clausola riferita alla «guida in stato di ebbrezza costituente reato».

In secondo luogo, l’accoglimento delle questioni sollevate farebbe venir meno «la causa ostativa al reclutamento», trasformandola in una «fattispecie valutabile, alla stregua di qualsivoglia altro episodio» idoneo a incidere sull’incensurabilità della condotta del candidato.

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che il chiaro tenore letterale della disposizione censurata non sembra lasciare spazio a un’interpretazione diversa da quella che individua nella «guida in stato di ebbrezza costituente reato» un’ineludibile condizione ostativa al reclutamento, tale da rendere sufficiente anche il mero accertamento della condotta, non essendo richiesta «[l’]avvenuta condanna ovvero [l’]applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.».

Una previsione siffatta non rispetterebbe i criteri di razionalità e di proporzionalità, costituenti un limite all’esercizio della discrezionalità del legislatore. Se la peculiarità degli ordinamenti militari potrebbe legittimare «un maggior vaglio qualitativo all’accesso» rispetto alle amministrazioni a ordinamento civile, nessuna plausibile ragione giustificherebbe la maggiore selettività prevista per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza rispetto alle altre Forze di polizia, anche a ordinamento militare, per le quali non vale una simile clausola di esclusione automatica.

Secondo il giudice a quo, la ratio di tale disparità di trattamento non sembra risiedere nella diversa tipologia di funzioni degli appartenenti alle varie Forze di polizia.

Sotto questo profilo, non sarebbe rilevante che l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), di cui il d.lgs. n. 95 del 2017 costituisce attuazione, preveda tra i suoi principi e criteri direttivi che il legislatore delegato possa introdurre, nell’ottica della semplificazione procedimentale, «modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia [...] anche attraverso [...] la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, [...] ferm[e] restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia». Il richiamo a tali «peculiarità», infatti, potrebbe tutt’al più spiegare la diversificazione di alcune scelte legislative, come quelle che disciplinano il limite di età per la partecipazione ai concorsi, ma non fornirebbe un’adeguata giustificazione all’introduzione della causa ostativa in esame solo per il reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza.

1.3.1.– Ciò premesso, sarebbero violati innanzi tutto gli artt. 3 e 51 Cost.

Nell’operare quale «presunzione assoluta di inidoneità al ruolo di finanziere» e non quale «mero elemento di giudizio» della incensurabilità della condotta (unico parametro applicabile secondo l’anteriore formulazione della disposizione, che richiamava esclusivamente il possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria), la causa ostativa della «guida in stato di ebbrezza costituente reato» sfuggirebbe «ai canoni di ragionevolezza» a cui simili previsioni si dovrebbero ispirare, «specie quando limitano un diritto fondamentale della persona» (è citata la sentenza di questa Corte n. 268 del 2016).

Una diversa conclusione varrebbe semmai per «l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti», che la stessa novella del 2017 ha inserito nel testo dell’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995 come ulteriore causa di esclusione automatica dall’arruolamento.

Tale ultima previsione normativa avrebbe «codificato» una fattispecie che la costante giurisprudenza amministrativa aveva già ritenuto incompatibile con gli specifici compiti di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti demandati alla Guardia di finanza, «rendendone non illogica la valutazione ostativa», a condizione del suo rigoroso accertamento. Una simile condotta, invero, sarebbe «inconciliabile con l’habitus comportamentale che deve contraddistinguere gli appartenenti al Corpo, anche a prescindere dalla mancanza di conseguenze penali o amministrative e dal fatto che si sia trattato di un episodio isolato». Decisivo, a questo riguardo, sarebbe stato il rilievo attribuito dalla richiamata giurisprudenza «alla circostanza che l’utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dallo spaccio di quelle sostanze si alimenta, e dunque una contiguità, non importa se solo occasionale, proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la Guardia di finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere».

Le medesime considerazioni, tuttavia, non potrebbero essere estese all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto i servizi di polizia stradale, tra i quali rientrano la prevenzione e l’accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale, competono «in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato», ferma restando la possibilità che siano svolti anche dal rimanente personale della Polizia di Stato, da quello dell’Arma dei carabinieri, dai Corpi e servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di loro competenza, e dai funzionari del Ministero dell’interno a ciò addetti, oltre che, ovviamente, dal personale del Corpo della Guardia di finanza (art. 12, comma 1, lettere abcde ed f, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»).

Né la disposizione censurata si collegherebbe idealmente al «climax» consistente nel progressivo inasprimento sanzionatorio diretto a contrastare il fenomeno degli omicidi e delle lesioni stradali, perché se «si fosse voluta imporre una scelta di rigore, anche in funzione preventivo-educativa, [con] riguardo al reclutamento in strutture [...] chiamate a perseguire tali tipologie di condotte», ciò sarebbe dovuto avvenire «in maniera omogenea per tutti i soggetti accertatori, ovvero, volendo operare una scelta distintiva, con priorità per quelli istituzionalmente preposti in maniera esclusiva a[lla] vigilanza sulle strade».

Pertanto, la «parzialità ed irragionevolezza» della disposizione censurata determinerebbero un contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., nonché con il principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, di cui all’art. 51 Cost.

1.3.2.– Sarebbe violato anche l’art. 27, terzo comma, Cost.

Premesso che l’astratta pericolosità sociale del reato di guida in stato di ebbrezza non ne esclude la possibile inoffensività in concreto, così da consentire, come ritiene la giurisprudenza penale, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis del codice penale, il rimettente illustra le caratteristiche dell’istituto del lavoro di pubblica utilità, previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, evidenziandone l’«alto potenziale rieducativo e risocializzante», nonché, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 179 del 2020), le finalità deflattive con correlativi risvolti premiali per l’imputato, considerata l’efficacia estintiva del reato all’esito del positivo svolgimento dell’attività lavorativa gratuita.

Considerato che, nella specie, all’autore del reato di guida in stato di ebbrezza è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la censurata causa di esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza determinerebbe l’impossibilità «per la pubblica amministrazione di “appropriarsi” [...] della esperienza lavorativa gratuita effettuata come vera e propria forma di espiazione della pena», privando il lavoro sostitutivo di qualsiasi «potenzialità attrattiva» per un aspirante finanziere e contraddicendo in tal modo la finalità rieducativa della pena stessa.

1.3.3.– Sussisterebbe altresì la violazione degli artt. 4 e 35 Cost.

Il rimettente osserva che – pur non valendo per l’accesso al pubblico impiego il generale divieto degli automatismi espulsivi, enunciato da questa Corte in caso di cessazione del rapporto – l’individuazione ex lege di più stringenti requisiti per l’accesso all’impiego in amministrazioni ad ordinamento speciale, al fine di garantire la qualità del personale da assumere, dovrebbe comunque rispondere al criterio della proporzionalità rispetto al totale sacrificio del diritto contrapposto a tale scelta legislativa.

La disposizione censurata, focalizzandosi sulle «ipotesi contravvenzionali» di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, «non correlate in maniera indissolubile alle future mansioni da svolgere», comprimerebbe in modo sproporzionato il diritto al lavoro, «nella sua accezione di diritto alla soddisfazione delle proprie specifiche aspettative professionali», trovando tale violazione «indiretta conferma» nei principi di non discriminazione posti dall’art. 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità€ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

1.3.4.– Infine, il censurato art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995 violerebbe l’art. 97 Cost., in quanto l’introduzione di «preclusioni asistematiche», operanti come sbarramenti all’accesso al Corpo della Guardia di finanza anche per le categorie a favore delle quali sono riservati posti nelle relative procedure concorsuali (come la categoria dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata, a cui appartiene nella specie il candidato escluso), finirebbe «per impattare negativamente sull’economicità di tali scelte procedurali», con lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

2.– Con atto depositato il 5 settembre 2023 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per la non fondatezza delle questioni.

2.1.– Premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l’interveniente osserva, quanto alla lamentata violazione degli artt. 3 e 51 Cost., che il d.lgs. n. 199 del 1995 è dedicato all’inquadramento del personale del Corpo della Guardia di finanza, onde la disciplina dei requisiti di ammissione al concorso per allievi finanzieri, di cui si occupa l’art. 6 di tale decreto legislativo, avrebbe natura speciale e un ambito applicativo necessariamente limitato.

Il fatto che la causa di esclusione dal concorso censurata dal giudice a quo sia prevista solo per la Guardia di finanza – e sia circoscritta all’arruolamento degli allievi finanzieri – non sarebbe sintomatico dei vizi lamentati nell’ordinanza di rimessione; al contrario, tale previsione risulterebbe «congrua rispetto alle funzioni [proprie] svolte dalla Guardia di finanza ed espressiva di una scelta legislativa rigorosa, opportuna, proporzionata e ragionevole, in un contesto sociale in cui le giovani generazioni [sono] sempre più esposte ai rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e di alcol».

In ogni caso, l’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995, nella parte sospettata di illegittimità costituzionale, si limiterebbe a rendere esplicito un criterio di valutazione dei requisiti di moralità e di condotta che, «di fatto», varrebbe «più o meno indirettamente» anche per le altre Forze di polizia appartenenti al «comparto Sicurezza – Difesa», atteso che l’art. 635, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) prevede, tra i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate, l’«avere tenuto condotta incensurabile» (lettera i) e l’«esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico» (lettera n).

La disposizione si collocherebbe nel solco delle recenti scelte legislative dirette a contrastare il fenomeno, diffuso particolarmente tra i giovani e caratterizzato da elevato allarme e disvalore sociale, delle morti e delle lesioni stradali causate dalla guida in stato d’ebbrezza: comportamento, quest’ultimo, che appare dunque incompatibile di per sé con i requisiti morali e di irreprensibilità richiesti per l’appartenenza a un ordinamento militare quale il Corpo della Guardia di finanza, a cui la legge demanda numerosi e delicati compiti istituzionali.

L’uso di un metro di giudizio molto rigoroso, che accomuna tra le cause di esclusione dal concorso situazioni di pericolo come la guida in stato di ebbrezza costituente reato e l’uso o detenzione di sostanza stupefacente, sarebbe pertanto intrinsecamente ragionevole, essendo diretto a garantire un’efficace e severa selezione degli aspiranti all’arruolamento.

La disposizione censurata, peraltro, avrebbe recepito un pacifico orientamento giurisprudenziale, sorto in riferimento all’analoga ipotesi del consumo di sostanze stupefacenti, secondo cui simili condotte, anche se isolate e prive di rilevanza penale, sarebbero inconciliabili con l’habitus comportamentale che deve caratterizzare un finanziere. L’intervento legislativo avrebbe dunque ragionevolmente sottratto determinati comportamenti, già ritenuti di per sé ostativi dalla giurisprudenza, alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, rendendo vincolata l’esclusione dal concorso, ove tali comportamenti siano accertati.

L’interveniente osserva poi che l’appartenenza al Corpo della Guardia di finanza (Forza di polizia a ordinamento militare dipendente dal Ministero dell’economia e delle finanze) comporterebbe la sommatoria di specifiche funzioni di polizia giudiziaria, di polizia economico-finanziaria e di pubblica sicurezza, attribuite dalla legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza) e aggiornate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Stanti queste «significative differenze» rispetto alle altre Forze di polizia, la denunciata violazione del principio di eguaglianza non sussisterebbe.

Pertanto, non sarebbe condivisibile l’affermazione del rimettente secondo cui le «peculiarità ordinamentali e funzionali» di ciascuna Forza di polizia potrebbero «spiegare la diversificazione di talune scelte», ma non giustificare l’introduzione di una causa ostativa all’accesso solo per la Guardia di finanza.

Né avrebbe rilievo il fatto che l’art. 12 cod. strada demandi i servizi di polizia stradale «in via principale» alla Polizia di Stato (tramite la Polizia stradale), perché «ciò che conta è l’accertamento dell’irreprensibilità della condotta pregressa dell’aspirante dal punto di vista del pieno rispetto della legalità e non la circostanza che le precedenti violazioni di legge riguardino specifici compiti che dovranno poi essere svolti in qualità di finanziere».

Il rimettente, inoltre, non avrebbe adeguatamente considerato che per il reclutamento in tutte le Forze di polizia è previsto il «possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria», onde la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, se ritenuto indice della mancanza di tali qualità, potrebbe precludere anche l’accesso ai ruoli di agente della Polizia di Stato, di carabiniere o di agente della Polizia penitenziaria. L’unica differenza consisterebbe, come visto, nell’automatismo della specifica causa di esclusione, che non consente al Corpo della Guardia di finanza di valutarne discrezionalmente il rilievo per verificare le qualità morali e di condotta necessarie alla prestazione del servizio nei suoi ranghi: circostanza che, secondo l’Avvocatura, sarebbe inidonea a «trasmodare nella “pretermissione dei criteri di razionalità e proporzionalità che costituiscono un limite all’esercizio della discrezionalità del legislatore”», apparendo invece il risultato di un ragionevole bilanciamento.

2.2.– Quanto all’asserita violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., la questione sarebbe preliminarmente inammissibile, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Non sarebbero esposte le ragioni per le quali la disposizione censurata, in relazione al particolare trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che consente di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, finirebbe per contraddire la finalità rieducativa della pena.

Anche ove le censure muovessero dal confronto con la situazione del partecipante al concorso che ha ottenuto la riabilitazione penale, il rimettente non avrebbe chiarito perché la guida in stato di ebbrezza costituente reato non potrebbe costituire causa di esclusione dall’arruolamento anche nell’ipotesi di applicazione della pena sostitutiva seguita dall’estinzione del reato, trattandosi di una «situazione esattamente identica a quella che si viene a creare in caso di condanna seguita da riabilitazione».

2.2.1.– La questione sarebbe comunque non fondata, in quanto la guida in stato di ebbrezza costituente reato integra, ad avviso dell’Avvocatura, un comportamento di per sé incompatibile con il requisito dell’incensurabilità della condotta, senza che le vicende processuali sfociate nell’eventuale estinzione del reato per esito positivo della pena sostitutiva (o nell’eventuale riabilitazione) possano far venire meno il disvalore sociale della condotta.

Inoltre, il peculiare e favorevole trattamento sanzionatorio di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada conserverebbe diversi vantaggi per l’interessato, nonostante la prevista esclusione dall’arruolamento nella Guardia di finanza, con la conseguenza che non sarebbe pregiudicata la funzione rieducativa dell’istituto del lavoro di pubblica utilità. Non senza considerare – aggiunge l’Avvocatura – che la figura del finanziere, implicante una solida incensurabilità, non necessiterebbe, né avrebbe mai necessitato, di rieducazione, il riferimento alla quale evocherebbe una nozione estranea al contenuto e alle finalità della disposizione censurata.

2.3.– L’interveniente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità, per un’analoga lacuna motivazionale, anche delle questioni riferite agli artt. 4, 35 e 97 Cost.

Pur ammettendo in via generale la legittimità di automatismi che precludono l’accesso al pubblico impiego, purché sia rispettato il canone della proporzionalità, il giudice a quo si limiterebbe, da un lato, a enfatizzare la circostanza che la censurata causa ostativa rappresenta un unicum nell’ambito degli ordinamenti delle Forze di polizia e, d’altro lato, a rilevare che l’espletamento dei servizi di polizia stradale non costituisce, come visto, una peculiarità della Guardia di finanza, senza alcun approfondimento in ordine alle altre specificità funzionali e ordinamentali proprie di tale Corpo.

2.3.1.– Nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate, per le stesse ragioni esposte esaminando le questioni ex artt. 3 e 51 Cost.

L’irragionevolezza e la mancanza di proporzionalità della disposizione censurata non deriverebbero dal confronto tra la causa ostativa e le funzioni svolte dal Corpo della Guardia di finanza nel settore dei servizi di polizia stradale, in quanto il legislatore avrebbe perseguito la diversa finalità di selezionare persone con idonei requisiti generali.

La previsione censurata, anche se applicabile al solo Corpo della Guardia di finanza, sarebbe comunque costituzionalmente legittima anche per le considerazioni già svolte a proposito del suo inserimento nel solco delle scelte legislative dirette a contrastare, in un quadro di rigorosa tutela della sicurezza stradale, il pericoloso e diffuso fenomeno della guida in stato d’ebbrezza, caratterizzato da profili di forte attualità.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il 16 gennaio 2024 una memoria, in cui ribadisce le argomentazioni già svolte, eccependo altresì l’inammissibilità anche della questione concernente la violazione del principio di eguaglianza, per difetto di indicazione della disciplina che regola il reclutamento del personale appartenente alle altre Forze di polizia e per omessa considerazione del fatto che la disposizione censurata costituirebbe «il precipitato di tre distinti interventi del legislatore delegato effettuati sulla base di deleghe dalla portata differente», con la conseguente necessità di valutare «l’esatta portata dei criteri e principi direttivi» cui tale legislatore doveva attenersi.

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35, 51 e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995 nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche «la guida in stato di ebbrezza costituente reato».

La disposizione censurata, dopo avere previsto che i candidati devono «essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53» e che, «[a] tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire», aggiunge che «[s]ono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti».

Quest’ultima previsione è stata introdotta dall’art. 33, comma 1, lettera c), numero 1.6), del d.lgs. n. 95 del 2017.

Il giudizio a quo concerne l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso presentato da A. C. per l’annullamento della determinazione che lo ha escluso dal concorso indetto nel 2021 per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri.

La causa dell’esclusione è consistita nella mancanza, in capo al candidato, dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso (che riproduce il testo della disposizione censurata), essendo stato emesso a suo carico un decreto penale di condanna per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.

A. C. ha impugnato il provvedimento deducendone l’illegittimità, in quanto costituirebbe applicazione di un bando di concorso la cui base normativa (l’art. 6, comma 1, lettera i, del d.lgs. n. 199 del 1995, nella parte qui censurata) sarebbe a sua volta viziata da illegittimità costituzionale.

Si precisa che il ricorrente nel giudizio principale ha partecipato al concorso nella veste di volontario in ferma prefissata dell’Esercito – categoria a cui il bando riservava una percentuale di posti – e che nei suoi confronti è stata applicata, in sostituzione della pena pecuniaria, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il cui positivo svolgimento ha comportato l’estinzione del reato.

Il Consiglio di Stato ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale lamentando, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 51 Cost., per lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché del principio di accesso ai pubblici uffici in condizione di eguaglianza.

La disposizione censurata introdurrebbe, sotto il profilo dell’irragionevolezza intrinseca, un’ingiustificata causa automatica di esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, fondata su un’arbitraria e irrazionale presunzione assoluta di censurabilità della condotta, che impedisce la necessaria valutazione in concreto e caso per caso, da parte dell’amministrazione competente, del disvalore ad essa sotteso.

Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, anche nell’accesso ai pubblici uffici, essa introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’accesso alle altre Forze di polizia, a ordinamento sia militare (come l’Arma dei carabinieri) sia civile (come la Polizia di Stato), per le quali non opera la stessa causa automatica di esclusione, nonostante il Corpo della Guardia di finanza non espleti i servizi di polizia stradale in via principale (a differenza della Polizia di Stato, per il tramite della Polizia stradale).

Il giudice a quo prospetta anche la violazione degli artt. 4 e 35 Cost., in quanto la disposizione in esame – focalizzandosi su condotte «non correlate in maniera indissolubile alle future mansioni da svolgere», come le «ipotesi contravvenzionali» della guida sotto l’influenza dell’alcool di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada – comprimerebbe in modo sproporzionato il diritto al lavoro, «nella sua accezione di diritto alla soddisfazione delle proprie specifiche aspettative professionali».

Inoltre, la causa automatica di esclusione determinerebbe – ove al reo sia stata applicata, come nella specie, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – l’impossibilità «per la pubblica amministrazione di “appropriarsi” [...] della esperienza lavorativa gratuita effettuata come vera e propria forma di espiazione della pena», privando il lavoro sostitutivo di qualsiasi «potenzialità attrattiva» per un aspirante finanziere, in contrasto con la finalità rieducativa della pena e, di conseguenza, in violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.

Infine, l’introduzione di «preclusioni asistematiche», operanti come sbarramenti all’accesso al Corpo della Guardia di finanza anche per le categorie (cui appartiene il candidato escluso) a favore delle quali sono riservati posti nelle procedure concorsuali, finirebbe «per impattare negativamente sull’economicità di tali scelte procedurali», con lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e conseguente violazione dell’art. 97 Cost.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha eccepito l’inammissibilità delle questioni per carenza di adeguata motivazione in ordine al requisito della non manifesta infondatezza.

2.1.– In primo luogo, la questione concernente la violazione del principio di eguaglianza sarebbe inammissibile per difetto di indicazione della disciplina che regola il reclutamento del personale appartenente alle altre Forze di polizia (in sostanza, per mancata indicazione del termine di raffronto), nonché per omessa considerazione del fatto che la disposizione censurata costituirebbe «il precipitato di tre distinti interventi del legislatore delegato effettuati sulla base di deleghe dalla portata differente», con la conseguente necessità di valutare «l’esatta portata dei criteri e principi direttivi» cui tale legislatore doveva attenersi.

L’eccezione è, nel suo complesso, non fondata.

Per quanto riguarda l’accesso all’impiego è lamentata, come si è visto, un’ingiustificata disparità fra il più rigoroso trattamento normativo riservato al Corpo della Guardia di finanza e quello delle altre Forze di polizia, per le quali non opererebbe la stessa causa automatica di esclusione.

Pur non indicando espressamente il termine di raffronto, il giudice a quo osserva, tuttavia, che la versione originaria dell’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995 si limitava a rinviare all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), quanto ai requisiti di condotta, e aggiunge che tale ultima disposizione, la quale a propria volta rinvia al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (e quindi al requisito della «condotta incensurabile», su cui, di seguito, punto 3.2.), «avrebbe comunque trovato applicazione, giusta la sua dichiarata riferibilità agli appartenenti a tutte le Forze di polizia» (punto 12 dell’ordinanza di rimessione).

Si può dunque ritenere che il giudice a quo – a prescindere dall’imperfetta ricostruzione del testo previgente dell’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995 (su cui, parimenti di seguito, punto 3.2.) – assuma, almeno implicitamente, la norma di cui al citato art. 26 della legge n. 53 del 1989 a termine di raffronto rispetto al quale il legislatore avrebbe introdotto un più rigoroso trattamento speciale per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza.

Nel resto, la motivazione fornita dal rimettente è adeguata, avendo comunque preso in esame i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dall’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, in attuazione del quale è stata introdotta la causa di esclusione, onde eventuali incongruenze sul punto attengono semmai al merito.

2.2.– In secondo luogo, il rimettente non avrebbe esposto le ragioni per le quali la disposizione censurata, in relazione al particolare trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, finirebbe per contraddire la finalità rieducativa della pena garantita dall’art. 27, terzo comma, Cost.

L’eccezione è parimenti non fondata.

Anche se con argomentazioni non sempre nitide, il giudice a quo afferma, in sostanza, che la disposizione censurata contrasta con il principio della finalità rieducativa della pena perché l’automatica esclusione dal concorso, senza alcuna possibilità per l’amministrazione di valutare diversamente la condotta del candidato sotto il profilo dell’incensurabilità, impedirebbe alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata per quel reato, di esplicare in pieno la sua funzione rieducativa e risocializzante, depotenziandone gli effetti. Tali ragioni sono sufficienti a chiarire i termini della questione, mentre la loro eventuale non fondatezza attiene semmai, anche in questo caso, al merito.

2.3.– Un’analoga lacuna motivazionale è eccepita per le questioni riferite agli artt. 4, 35 e 97 Cost.

Pur ammettendo in via generale la legittimità di automatismi che precludono l’accesso al pubblico impiego, il giudice a quo si limiterebbe, da un lato, a enfatizzare la circostanza che la censurata causa ostativa costituisce un unicum nell’ambito degli ordinamenti delle Forze di polizia e, d’altro lato, a rilevare che l’espletamento dei servizi di polizia stradale non rappresenta una peculiarità della Guardia di finanza, senza alcun approfondimento in ordine alle altre specificità funzionali e ordinamentali proprie di tale Corpo.

Anche questa eccezione non è fondata.

Il rimettente chiarisce che le ragioni della censura risiedono, quanto alla violazione degli artt. 4 e 35 Cost., nella sproporzione della causa ostativa rispetto al fine perseguito, comportante la negazione (id est, il totale sacrificio) del diritto al lavoro: in definitiva, è prospettato, con argomentazione adeguata, un irragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi a confronto, il cui esame sembra riguardare, anche in questo caso, il merito delle questioni.

Infine, anche la motivazione della censura di violazione dell’art. 97 Cost., con cui si prospetta la diseconomicità della scelta legislativa di escludere dal concorso chi appartiene a categorie “riservatarie” di posti, supera il vaglio di ammissibilità, non senza considerare che è la stessa eccezione ad apparire, in riferimento a tale specifico parametro, del tutto priva di un’autonoma motivazione.

3.– Prima di esaminare il merito, va ricostruito il quadro normativo di riferimento.

3.1.– Il Corpo della Guardia di finanza «fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica e ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento» (art. 1, secondo comma, della legge n. 189 del 1959).

Ai sensi dell’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), esso costituisce anche una delle «Forze di polizia» – insieme alla «polizia di Stato», all’«Arma dei carabinieri» («quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza»), al «Corpo degli agenti di custodia» (ora Corpo di polizia penitenziaria) e al «Corpo forestale dello Stato» (ora assorbito nell’Arma dei carabinieri) – con il compito di concorrere «al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica».

Al fine di razionalizzare le funzioni di polizia, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2016 ha individuato dei «[c]omparti di specialità delle Forze di polizia», nel cui ambito ciascuna di esse esercita compiti «in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, […] ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge». La medesima disposizione, alla lettera c), ha assegnato al Corpo della Guardia di finanza i seguenti comparti di specialità: «1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 2) sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento».

Assumono qui rilievo anche i compiti attribuiti alle Forze di polizia dal codice della strada, con particolare riguardo ai «servizi di polizia stradale», che sono costituiti, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso codice, dalle seguenti attività: prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; rilevazione degli incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; scorta per la sicurezza della circolazione; tutela e controllo sull’uso della strada.

L’art. 12 cod. strada ne attribuisce l’espletamento «in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato» (lettera a), nonché al restante personale della Polizia di Stato (lettera b), all’Arma dei carabinieri (lettera c), al Corpo della Guardia di finanza (lettera d), ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza (lettera d-bis), ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza (lettera e), ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale (lettera f), al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato (ora, come si è detto, assorbito nell’Arma dei carabinieri), in relazione ai compiti di istituto (lettera f-bis).

3.2.– Il personale del Corpo della Guardia di finanza è suddiviso nei ruoli degli «ufficiali» (disciplinati dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»), dei «sottufficiali» e degli «appuntati e finanzieri», a loro volta suddivisi in vari gradi gerarchici (disciplinati dall’art. 2, commi 3 e 4, primo periodo, della legge n. 189 del 1959).

Al personale del ruolo «appuntati e finanzieri» è sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo ad esso, l’«allievo finanziere» (art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge n. 189 del 1959), posizione rivestita dal militare che, avendo superato un concorso del tipo di quello da cui è stato escluso il ricorrente nel processo principale, è stato ammesso al corso per la promozione a finanziere (su cui infra).

Il reclutamento del personale «non direttivo e non dirigente» (id est, non appartenente al ruolo degli «ufficiali») è disciplinato dal d.lgs. n. 199 del 1995, che è stato inciso dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 95 del 2017.

Dell’accesso al ruolo «appuntati e finanzieri» si occupa il Capo II del Titolo II del citato d.lgs. n. 199 del 1995 (articoli da 5 a 7).

L’art. 6 stabilisce i requisiti per l’ammissione al concorso destinato a selezionare i partecipanti al corso per la promozione a finanziere (gli allievi finanzieri cui si è accennato).

La lettera i) del comma 1 dell’art. 6, che viene qui in rilievo, ha per oggetto i requisiti di moralità e di condotta. In origine, questa disposizione si limitava a richiedere il «possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria». Tali qualità si compendiano, secondo la vigente normativa di settore, nell’«essere di condotta incensurabile», ex art. 2, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150».

La lettera i) è stata modificata, come si è detto, dall’art. 33, comma 1, lettera c), numero 1.6), del d.lgs. n. 95 del 2017, in attuazione della delega di cui al citato art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che attribuiva al legislatore delegato il potere di introdurre, nell’ottica della semplificazione procedimentale, «modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia [...] anche attraverso [...] la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, [...] ferm[e] restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia».

Le modifiche sono consistite, da un lato, nella previsione secondo cui, al fine di verificare le qualità morali e di condotta sopra indicate, il Corpo della Guardia di finanza «accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire» (attuale secondo periodo della lettera i) e, d’altro lato, nell’aggiunta di alcune cause automatiche di esclusione dall’arruolamento, quali «l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti» (attuale terzo periodo).

La medesima lettera i) è stata ulteriormente modificata dall’art. 26, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”».

Tale modifica, che ha inciso esclusivamente sul primo periodo della disposizione, senza alterare le parti ad essa aggiunte dalla novella del 2017, è consistita nella sostituzione delle parole «delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» con le seguenti: «dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53».

L’art. 26 della legge n. 53 del 1989, a cui la lettera i) ora rinvia, così dispone: «[p]er l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria».

All’esito del rinvio a una norma che a propria volta rinvia alla disciplina dell’accesso nella magistratura ordinaria, rimane dunque sostanzialmente invariato il requisito, stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995 fin dall’origine, consistente nell’«essere di condotta incensurabile». Ad esso si aggiungono – si ricorda – le descritte cause automatiche di esclusione.

3.3.– Il medesimo requisito previsto per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria opera per l’accesso ai ruoli del personale delle altre Forze di polizia indicate nel citato art. 16 della legge n. 121 del 1981 (richiamato dall’art. 26 della legge n. 53 del 1989), che, come si è detto, definisce come tali anche la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri, sul cui confronto si incentra la censura di irragionevole disparità di trattamento.

Va precisato che le regole di accesso a queste ultime Forze di polizia, l’una a ordinamento civile e l’altra a ordinamento militare, sono contenute anche in altri corpi normativi, che tuttavia finiscono per ribadire la necessità dello stesso requisito.

In generale, l’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che «[a]i fini delle assunzioni di personale presso [...] le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia [...] si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni».

Quanto al concorso per la nomina ad agente della Polizia di Stato, l’art. 6, comma 1, lettera e), del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 172 del 2019, richiede il possesso delle «qualità di condotta previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53».

Quanto all’Arma dei carabinieri, e limitando l’esame ai requisiti di moralità e di condotta, il reclutamento per concorso del personale appartenente al ruolo «appuntati e carabinieri», equiparabile a quello degli «appuntati e finanzieri» del Corpo della Guardia di finanza, è disciplinato dal codice dell’ordinamento militare. L’art. 635, comma 1, di tale codice richiede in via generale, per il reclutamento in tutte le Forze armate, di «avere tenuto condotta incensurabile» (lettera i) e l’«esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico» (lettera n).

Inoltre, l’art. 707, comma 1, lettera c), cod. ordinamento militare, nell’elencare i requisiti speciali per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri, prevede che occorra «non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere» (analoga previsione, d’altra parte, è dettata per il reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza dall’art. 6, comma 1, lettera h, del d.lgs. n. 199 del 1995, alla cui stregua occorre «non trovarsi, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere»).

Ad eccezione dei requisiti di cui al citato art. 635, comma 1, lettera n) – prescritti per il reclutamento dei carabinieri e in parte sovrapponibili a quelli necessari per i finanzieri, ma estranei all’odierna questione, che concerne una causa automatica di esclusione diversa dall’esito positivo agli accertamenti diagnostici –, si tratta di qualità morali e di condotta per le quali non operano automatismi legislativi di esclusione.

4.– Nel merito, conviene esaminare per prima la questione concernente la violazione del principio di eguaglianza, in riferimento all’art. 3 Cost.

4.1.– Il rimettente evoca contestualmente anche il parametro dell’art. 51 Cost., il cui primo comma garantisce l’eguaglianza dei cittadini nell’accesso ai pubblici uffici, ma si tratta di una questione priva di autonoma rilevanza, i cui termini si esauriscono nel richiamo alle stesse ragioni di censura riferite all’art. 3 Cost.

4.2.– La questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (tra le tante, sentenze n. 108 del 2023, n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021).

Con specifico riguardo alla guida in stato di ebbrezza costituente reato, la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita delinea un meccanismo automatico di esclusione, che impone un’attività rigidamente vincolata all’amministrazione, cui è sottratto il potere di valutare discrezionalmente l’illecito penale commesso dal candidato, nell’ambito dell’accertamento d’ufficio dell’irreprensibilità del suo comportamento in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire, ex art. 6, comma 1, lettera i), secondo periodo, del d.lgs. n. 199 del 1995.

Ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, occorre raffrontare la disposizione censurata con l’art. 26 della legge n. 53 del 1989 (sopra, punto 2 del Considerato in diritto), che richiede, per l’accesso a tutte le Forze di polizia, il possesso delle qualità morali e di condotta necessarie per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ossia, in definitiva, l’incensurabilità della condotta.

Lo stesso requisito soggettivo viene previsto anche dalle norme generali del testo unico del pubblico impiego per l’assunzione di personale presso le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza dello Stato e di polizia, nonché dalle norme per l’assunzione degli agenti della Polizia di Stato e per il reclutamento nel ruolo «appuntati e carabinieri» dell’Arma dei carabinieri (sopra, punto 3.2. del Considerato in diritto).

Di conseguenza, la guida in stato di ebbrezza costituente reato non opera, per l’accesso alle altre Forze di polizia diverse dal Corpo della Guardia di finanza, quale causa automatica di esclusione dal concorso, ma deve essere valutata dall’amministrazione caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta.

Il medesimo assetto normativo vigeva per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 95 del 2017, a seguito delle quali il potere di valutazione in capo all’amministrazione non è stato mantenuto per le condotte tipizzate dalla novella, tra le quali rientra la guida in stato di ebbrezza costituente reato. La disposizione censurata si pone dunque in rapporto di specialità rispetto alla regola generale che affida all’amministrazione il potere di valutare discrezionalmente la compatibilità di simili condotte con lo svolgimento di funzioni implicanti particolari requisiti di moralità.

Ciò premesso, si osserva che, quanto all’esigenza che la selezione per l’accesso alle Forze di polizia risponda a rigorosi requisiti soggettivi di qualità morali e di condotta, non sussistono apprezzabili diversità tra la situazione di colui che aspira a far parte del Corpo della Guardia di finanza e quella di chi intende accedere alle altre Forze di polizia, con particolare riguardo alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri (ma analoghe considerazioni varrebbero anche per il Corpo di polizia penitenziaria).

Né il più severo trattamento del candidato incorso nella guida in stato di ebbrezza costituente reato può giustificarsi razionalmente per il fatto che il Corpo della Guardia di finanza è una Forza di polizia a ordinamento militare, oppure per lo specifico rilievo di tale condotta in relazione alle peculiarità funzionali del medesimo Corpo.

Se, da un lato, lo status militare «esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà» (sentenza n. 268 del 2016), che si riflettono anche nei requisiti soggettivi necessari per acquistarlo, d’altro lato è ravvisabile, sotto questo profilo, la totale omogeneità fra il reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e quello nell’Arma dei carabinieri (anch’essa Forza di polizia a ordinamento militare), in relazione al quale, ove il candidato sia incorso nella stessa condotta, si applica tuttavia l’indicata regola generale e dunque la non automaticità dell’esclusione dal reclutamento.

Nemmeno le attribuzioni del Corpo della Guardia di finanza, descritte in precedenza (punto 3.1. del Considerato in diritto), costituiscono ragioni sufficienti a giustificare la disparità. Invero, nessuna di esse esige, in sede di procedura concorsuale, il diverso trattamento di cui si discute.

La prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano, infatti, tra le funzioni peculiari del Corpo della Guardia di finanza, e spettano invece prevalentemente alla Polizia di Stato, tramite la Polizia stradale (art. 12 cod. strada).

La disposizione censurata configura, dunque, un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza, benché il medesimo comportamento non precluda automaticamente l’accesso alla diversa Forza di polizia tenuta specificamente alla sua prevenzione e repressione, la quale deve invece valutarne caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell’incensurabilità della condotta.

Alla luce di queste considerazioni, che rendono evidente l’irragionevolezza della diversità di trattamento, sussiste la violazione del principio di eguaglianza, restando assorbite le altre censure.

5.– Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199 del 1995, limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l’11 marzo 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA